- lun, 11 gen 2021 - 11:04
#1321341
In questo genere di lavori è bene che sia il contratto che si stipulerà tra le parti a regolare i diritti sulle immagini.
E' ovvio che almeno il diritto di pubblicazione e di sfruttamento economico del prodotto finito debba passare a chi commissiona il lavoro e che, per questo motivo, chi realizzerà il prodotto formulerà le sue ipotesi di prezzo finale.
Per il resto, dove in sistesi ci si può riferire alla proprietà e alla posibilità di sfruttamento delle immagini "originali", è necessario prendere accordi preventivi sia per la cessione in esclusiva degli originali, ovvero la possibilità che l'autore possa mantenerne copia sfruttabile ad esempio per la promozione del proprio lavoro. L'autore può chiedere anche che le immagini realizzate siano eventualmente rielaborate dal committente per opere "derivate" a condizione, ad esempio, che venga citato l'autore delle riprese originali.
In sintesi va valutato caso per caso se e in che misura chi realizza il prodotto può essere interessato a mantenere gli originali e la possibilità di sfruttarli.
In generale la legge che regola la proprietà dice chiaramente che anche il committente è "proprietario" delle immagini insieme all'autore, ma non esclude che il professionista debba essere remunerato per la cessione degli originali. In altri termini il professionista non si può opporre alla cessione degli originali ma avrà cura di regolare anche questo aspetto all'interno del contratto che andrà a stipulare con il committente.