Grazie per la segnalazione, ma l'articolo conteneva solo informazioni generali e non meglio dettagliate sul dubbio in questione.
Tuttavia leggendo il
REGOLAMENTO GENERALE della SIAE ho trovato tutti i riferimenti che confermano a livello normativo un concetto che è innanzitutto motivato dal buon senso.
Vediamo insieme di che si tratta.
Si sente spesso dire (e purtroppo anche gli impiegati SIAE creano spesso confusione sull'argomento) che a un compositore associato alla SIAE non è concentito comporre un brano senza depositarlo. In altre parole, secondo questa interpretazione un compositore iscritto alla SIAE non può che depositare OGNI propria creazione alla SIAE.
Innanzitutto, questa posizione è assolutamente in contrasto con il diritto costituzionalmente riconosciuto a ciascun autore di essere il SOLO proprietario dell'opera che crea e, in quanto tale, poterne disporre a suo più totale piacimento.
L'equivoco è probabilmente creato dall'
Articolo 10 - Effetti del rapporto associativo che recita:
"Salvo quanto previsto per le singole sezioni, l'associazione comporta: a) il conferimento alla società del mandato esclusivo sia per l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 5 che per l'amministrazione dei diritti a compenso in Italia e all'estero, limitatamente alla competenza della Sezione alla quale l'opera è assegnata; b) l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia o acquisti diritti"
L'esclusività a cui la prima parte del comma si riferisce, tuttavia, va a mio avviso intesa relativamente all'opera, non certo all'autore. Dunque, un autore associato che dia mandato alla SIAE per l'esercizio dei propri diritti su un'opera non può che farlo in modo esclusivo. Quell'opera, dunque, sarà tutelata esclusivamente dalla SIAE e non contemporaneamente da altri soggetti.
Quanto all'obbligo di dichiarare tempestivamente le opere, va ricordato che la prima caratteristica di un diritto è che il suo titolare può rinunciarvi. Quindi, se come autore posso vantare un diritto sulla mia opera, è mia facoltà anche rinunciare ad esso. Per cui la seconda parte del comma andrebbe letta come l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere sulle quali si vuole che la SIAE eserciti il nostro diritto di autori.
Questa interpretazione sembrerebbe confermata anche dal successivo
Articolo 36 - Dichiarazione dell'opera.
L'associato deve presentare alla società, per ogni opera di cui le affida la protezione, la relativa dichiarazione, redatta in conformità alle prescrizioni di cui al successivo articolo 41
La precisazione incidentale "per ogni opera di cui le affida la protezione", porta evidentemente a concludere che, dunque, l'autore ha una effettiva facoltà di scelta su quali opere affidare alla tutela da parte della SIAE e quali no, questo in piena conferma di quanto già osservato in merito alla libertà che un avente diritto ha di tutelarlo o meno.
Il successivo comma 2, poi, pone in discussione anche un'ulteriore casistica utile a esaminare questa presunta esclusività di rapporti tra la SIAE e i suoi associati.
La mancata accettazione in tutela dell'opera [...] deve essere formalmente comunicata all'interessato a cura del Direttore Generale o del dirigente da questi delegato.
Quindi la SIAE si riserva la possibilita di non accettare un'opera in tutela. Se si presumesse un rapporto esclusivo tra autore associato e SIAE, l'opera non accettata in tutela non potrebbe essere altrimenti utilizzata: se si suppone infatti che un autore sia obbligato a tutelare le proprie opere esclusivamente tramite la SIAE, un'opera non accettata finirebbe per non rappresentare alcuna possibilità di utilizzo da parte dell'autore proprio in virtù di questo presunto vincolo di esclusività. Tutto ciò in pieno contrasto con il diritto riconosciuto all'autore di poter disporre della sua opera a proprio completo piacimento.
Sarebbe utile sapere quale sia la posizione ufficiale della SIAE a riguardo, al di là della risposta perentoria che un impiegato non sempre troppo al corrente del dettaglio giuridico fornisce alle domande di un autore. Proverò a sottoporre il caso alla Direzione Generale e vi terrò informati.